Violenza contro le donne, nuove norme per la protezione e prevenzione
Stato Donna, 5 dicembra 2021. Il consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sulla “prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica”. La presentazione in conferenza stampa è avvenuta alla presenza del presidente del consiglio Draghi.
Sono intervenute le ministre Elena Bonetti (Pari opportunità e famiglia), Luciana Lamorgese (Interno), Marta Cartabia (Giustizia), Mariastella Gelmini (Affari regionali ed Autoonomie), Maria Rosaria Carfagna (Sud e Coesione territoriale), Fabiana Dadone (Politiche giovanili) e Erika Stefani (Disabilità) e in videocollegamento la Ministra Messa (Università e Ricerca).
Il disegno di legge si compone di 11 articoli e persegue un duplice obiettivo: quello di rafforzare sia gli strumenti di prevenzione sia quelli di protezione delle donne.Durante la conferenza stampa è stato spiegato il senso della strategia integrata e multidimensionale che è necessaria quando si parla di contrasto alla violenza sulle donne. Ogni ministero, secondo competenza, è trasversalmente incaricato di promuovere azioni e strumenti per consolidare una cultura di rispetto e di tutela del ruolo femminile, all’interno delle mura domestiche così come al lavoro e nella società.
Il provvedimento, in particolare, contiene una pluralità di misure che inaspriscono le pene per i reati di violenza contro le donne, tutelano maggiormente la condizione di vulnerabilità della vittima e considerano in modo più rigoroso gli specifici rischi di reiterazione e multilesività. Una particolare attenzione è rivolta ai contesti familiari e di convivenza. Il testo, che sarà portato all’esame parlamentare, interviene con modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale, al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e ad alcune leggi speciali.
Tra gli interventi previsti, la possibilità di applicare il fermo di fronte a forti indizi di reati che possono costituire un pericolo per le donne. Altre misure sono rafforzate, come quelle relative all’ammonimento del questore, e sono inaspriti quei reati, come la violenza privata grave o aggravata, che siano – ad esempio – compiuti in presenza di minori. Più rigorosi anche i percorsi di recupero, nei casi di sospensione condizionale della pena, e più stringente l’obbligo di utilizzo del braccialetto elettronico. Infine, il decreto introduce anche una provvisionale per gli orfani di femminicidio, che sarà erogata sin dalla fase di indagini preliminari, e non più al termine del processo.
“Un ddl che segna in modo evidente un impegno del nostro governo- ha detto la ministra Elena Bonetti- nessun alibi alla coscienza pubblica nel tollerare questo fenomeno nel pieno solco dell’adesione dell’Italia alla convenzione di Istanbul. Questo ddl è anche un segno di prossimità, le donne devono sapere che non solo sole, le istituzioni sono vicine e sono pronte a tutelare la loro libertà e dignità”. È necessaria “un’azione sistemica”, ha aggiunto, che riguarda i finanziamenti per i centri antiviolenza, per le strutture di accoglienza e le politiche di carattere normativo.
La ministra Lamorgese ha ringraziato tutte le colleghe: “Abbiamo lavorato insieme con l’obiettivo di rendere più sicura la vita di tante donne”, e ha illustrato altre misure che sono state rafforzate nel ddl, come quelle relative all’ammonimento del questore, e inaspriti quei reati, come la violenza privata grave o aggravata, che siano, ad esempio, compiuti in presenza di minori. Riguardo all’uso del braccialetto elettronico, “potrà essere approvato dall’autorità giudiziaria direttamente, con procedibilità d’ufficio e anche senza querela”. Il decreto introduce anche una provvisionale per gli orfani di femminicidio, che sarà erogata sin dalla fase di indagini preliminari, e non più al termine del processo.
“Un ventaglio di interventi e misure che hanno un duplice obiettivo- ha evidenziato la ministra Cartabia- di prevenzione e di protezione, oltre che di politiche integrate e punizione, le 4 “p” della convenzione di Istanbul. “La misura più forte è la possibilità di applicare il fermo, azione che può fare il pm, direttamente con la polizia giudiziaria, in caso di urgenza e di fronte a gravi indizi di reato che facciano sospettare pericolo per la vita delle donne. È una misura pre-cautelare data nelle mani del pm e della polizia giudiziaria. Sono state rafforzate le misure cautelari coercitive per impedire la sottovalutazione di alcuni segnali, quelli che hanno una escalation oltre la quotidiana conflittualità”.
Di fronte alla violazione del divieto di avvicinamento è previsto l’arresto obbligatorio cui deve seguire una misura cautelare coercitiva per evitare che dopo l’arresto, l’uomo rimesso in libertà torni a commettere quei fatti, anche in vista del processo”. Incentivato l’uso del braccialetto elettronico, “se lo manomette è previsto il carcere”. In caso di conclusione del processo e in caso di condanna, “la sospensione condizionale della pena per questo tipo di reato è subordinata a un corso di formazione, se la persona non lo frequenta e si assenta viene revocata la sospensione condizionale”. Anche il giudice civile può dare delle misure di protezione: “È importante- ha continuato il ministro Cartabia- perché a volte non ci si sente di andare a denunciare davanti al giudice penale, c’è la possibilità di rivolgersi ad autorità diverse perché le donne si sentano sempre meno sole”.